PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi e finalità).

      1. La presente legge reca norme per garantire il diritto di accesso alla pratica sportiva e il suo esercizio da parte dei minori, indipendentemente dalla loro condizione personale, economica e sociale, e dalla loro nazionalità.
      2. In conformità a quanto previsto dal Manifesto europeo sui giovani e lo sport, adottato dall'VIII Conferenza dei Ministri europei responsabili dello sport del 17 e 18 maggio 1995, di cui alla risoluzione del Consiglio d'Europa n. 1/95, e dal Codice europeo di etica sportiva, adottato dalla VII Conferenza dei Ministri europei responsabili dello sport del 13-15 maggio 1992, di cui alla raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R (92) 14 adottata il 24 settembre 1992, lo sport in tutte le sue forme deve essere accessibile ai giovani senza discriminazione, offrire uguali possibilità alle ragazze e ai ragazzi nonché tenere conto delle diverse esigenze delle fasce di età e dei gruppi con bisogni specifici.
      3. La pratica dello sport deve essere considerata elemento imprescindibile dello sviluppo mentale e fisico del minore e della sua socialità. Essa deve essere organizzata in modo da insegnare il senso di responsabilità, il rapporto con le regole e il rispetto degli altri, compreso il rispetto del genere e della nazionalità, nonché da facilitare l'acquisizione del controllo di sé, l'autostima e la realizzazione personali.
      4. Nella pratica sportiva il benessere del minore deve essere considerato obiettivo prioritario e lo stesso minore deve essere guidato al fine di consentire l'impiego ottimale delle sue potenzialità, graduando in maniera equilibrata gli allenamenti e gli impegni competitivi.

 

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Art. 2.
(Carta di garanzia).

      1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sentiti il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e gli enti di promozione sportiva più rappresentativi a livello nazionale, approva, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Carta di garanzia per la tutela dei minori nella pratica sportiva, che impegna le società e le associazioni sportive ad osservare criteri di tutela e di promozione dell'educazione attraverso lo sport. La Carta è approvata previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che sono tenute ad esprimerlo entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto.
      2. La Carta di garanzia è redatta in base ai princìpi di lealtà e di rispetto nella pratica sportiva e in particolare:

          a) reca i princìpi e le finalità di cui all'articolo 1;

          b) stabilisce il diritto di partecipazione per tutti, prevedendo che le associazioni e le società sportive, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e tutti gli altri organismi sportivi riconosciuti dal CONI garantiscano ai minori di quattordici anni pari opportunità di coinvolgimento diretto nell'attività sportiva, ivi compresi gare e tornei organizzati;

          c) stabilisce il divieto dell'uso di sostanze dopanti e di ogni altro preparato che possa alterare le prestazioni sportive;

          d) prevede il rifiuto della violenza, impegnando i soggetti di cui alla lettera b) a impedire ogni forma di violenza, verbale e fisica, finalizzata a stabilire una supremazia sull'avversario al di fuori del corretto confronto sportivo o ad affermare supremazie nel gruppo dei pari con metodi coercitivi;

          e) garantisce che la pratica delle attività sportive non comprometta il percorso scolastico del minore;

 

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          f) prevede adeguati strumenti per consentire alle famiglie di partecipare in modo attivo all'attività dei soggetti di cui alla lettera b) al fine di consentire la conoscenza, il confronto e il dialogo sui princìpi educativi utilizzati nell'insegnamento della pratica sportiva ai figli.

Art. 3.
(Comitato nazionale di controllo e di coordinamento dello sport dei minori).

      1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive istituisce, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato nazionale di controllo e di coordinamento dello sport dei minori, composto da esperti e con compiti di vigilanza, consulenza e indirizzo. Il Comitato, in particolare, verifica l'applicazione della normativa vigente in materia da parte delle regioni.
      2. Il Comitato di cui al comma 1 è rinnovato ogni tre anni e nello svolgimento dei suoi compiti può avvalersi del parere di ulteriori esperti indicati dal Ministero della pubblica istruzione, dal CONI e dagli enti di promozione sportiva più rappresentativi a livello nazionale.

Art. 4.
(Ruolo degli operatori sportivi).

      1. Tutte le attività sportive, scolastiche ed extrascolastiche, amatoriali e agonistiche, devono essere condotte e dirette da personale qualificato e adeguatamente formato secondo modalità definite, sentito il CONI per quanto riguarda gli aspetti sportivi, dal Ministero della pubblica istruzione.
      2. Gli insegnanti, gli allenatori e gli animatori sono tenuti a trattare i giovani con rispetto, a renderli partecipi delle decisioni inerenti all'organizzazione delle loro attività sportive e ad incentivarli ad assumere responsabilità di tipo dirigenziale.
      3. Il Ministero della pubblica istruzione e il CONI, secondo le rispettive competenze,

 

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promuovono corsi di formazione e di aggiornamento per insegnanti, allenatori e animatori. I programmi dei corsi relativi agli operatori sportivi che svolgono attività nei confronti dei minori di quattordici anni devono essere preventivamente approvati dal Comitato nazionale di cui all'articolo 3.

Art. 5.
(Associazioni e società sportive).

      1. Le associazioni e le società sportive che svolgono attività nei confronti di minori devono sottoscrivere la Carta di garanzia di cui all'articolo 2 ai fini del loro riconoscimento ad esercitare tale attività.
      2. Le associazioni e le società sportive di cui al comma 1 sono altresì tenute a inserire nel proprio statuto o regolamento interno i princìpi, le finalità e le norme della Carta di garanzia previsti dall'articolo 2, comma 2.
      3. Le associazioni e le società sportive di cui al presente articolo devono garantire l'aggiornamento dei propri insegnanti, allenatori, animatori e dirigenti, attraverso gli appositi percorsi di formazione definiti dagli enti locali, dal Ministero della pubblica istruzione e dal CONI.

Art. 6.
(Tutela del minore nell'attività agonistica).

      1. La valorizzazione del minore da parte delle associazioni e delle società sportive non può in nessun caso pregiudicare il fondamentale rispetto del benessere psico-fisico del minore stesso.
      2. Il CONI, le federazioni sportive, le associazioni e le società sportive, nonché gli enti di promozione sportiva, devono operare affinché l'organizzazione delle attività agonistiche che coinvolgono atleti minorenni non comprometta il loro percorso scolastico; in particolare il CONI, le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva, nella predisposizione dei calendari relativi allo svolgimento delle attività agonistiche in cui sono impegnati

 

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anche atleti minorenni, sono tenuti a prevedere che le competizioni siano sospese nelle due settimane di inizio dell'anno scolastico e nelle due settimane conclusive di ciascun quadrimestre.
      3. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e il Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuovono un accordo di programma tra le scuole di ogni ordine e grado e le federazioni sportive al fine di garantire che lo svolgimento delle attività agonistiche non interferisca con il regolare andamento dell'anno scolastico.

Art. 7.
(Sport violenti).

      1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto per la disciplina degli sport violenti o estremi, prevedendo, in particolare, quali di tali sport possano essere praticati da parte dei minori e le relative modalità.

Art. 8.
(Ruolo degli enti locali).

      1. Le regioni hanno compiti di indirizzo e di verifica e, in particolare, di provvedere:

          a) all'istituzione di un albo delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e delle società sportive che hanno sottoscritto la Carta di garanzia di cui all'articolo 2. L'iscrizione all'albo regionale costituisce un requisito necessario per consentire l'erogazione di contributi a sostegno delle attività sportive, agonistiche e amatoriali, previsti da leggi regionali o dai bilanci degli enti locali;

          b) alla vigilanza sull'applicazione della Carta di garanzia di cui all'articolo 2;

 

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          c) alla verifica di conformità degli statuti e dei regolamenti interni delle associazioni e delle società sportive alle finalità indicate dalla presente legge;

          d) al controllo della veridicità e della congruità delle dichiarazioni rese dalle associazioni e dalle società sportive in merito alla loro attività nei confronti dei minori ai sensi della presente legge.

      2. Le province e i comuni, d'intesa con i comitati regionali e provinciali del CONI, nonché con gli enti di promozione sportiva più rappresentativi dei rispettivi territori, hanno il compito di:

          a) promuovere momenti di formazione per insegnanti, allenatori e animatori e di verificare la validità di quelli organizzati autonomamente dalle associazioni e dalle società sportive;

          b) promuovere campagne informative sull'importanza dello sport nella formazione dei minori;

          c) promuovere la partecipazione allo sport dei minori appartenenti a famiglie immigrate;

          d) favorire le occasioni di promozione e di riflessione sul valore dello sport come veicolo di valori positivi e momento fondamentale della crescita dei minori;

          e) favorire le relazioni tra i soggetti che si occupano della formazione dei minori al fine di armonizzare i messaggi educativi;

          f) provvedere alla promozione delle associazioni e delle società sportive che sottoscrivono la Carta di garanzia ai sensi dell'articolo 5, comma 1, assicurando un'ampia informazione degli impegni che queste si sono assunte all'atto della sottoscrizione;

          g) sostenere l'attività delle associazioni e delle società sportive di cui alla lettera f) in caso di riduzione degli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni a causa dei mancati risultati ottenuti nelle competizioni agonistiche conseguenti all'attuazione dei princìpi e delle finalità della presente legge.

 

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Art. 9.
(Istituzione del Fondo nazionale per la promozione dello sport dei minori).

      1. Per le finalità previste dalla presente legge è istituito il Fondo nazionale per la promozione dello sport dei minori, la cui dotazione finanziaria annua è pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      3. Per gli anni successivi al 2010 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      4. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono ripartite con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, su proposta del Comitato nazionale di cui all'articolo 3 e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.